Avviso alla clientela

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PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA RELATIVE ALLA MEDIAZIONE CREDITIZIA
Questo avviso contiene l’indicazione dei diritti e degli strumenti di tutela della clientela in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, ed in particolare ai sensi dell’art. 16 della legge 108/1996, del Titolo VI del T.U. Bancario, della Delibera CICR del 4 marzo 2003, del Provvedimento di attuazione della Banca d’Italia del 25 luglio 2003, del Provvedimento UIC del 29 aprile 2005 e delle disposizioni di Banca d’Italia sulla “trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”, approvata in data 29 luglio 2009.


INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO
Il servizio è erogato da MUTUOPERTE S.R.L.:

  • Capitale sociale: Euro 10.000,00
  • Sede operativa: Via Biagio Petrocelli, 190 – 00173 Roma – Tel: 06.72633333 – Fax: 06.72633333
  • Sede legale: P.za Vinci, 53 – 00139 Roma
  • Partita IVA e codice fiscale n. 11103941008 – REA n. 1279068
  • Iscrizione Albo Mediatori Creditizi presso Banca d’Italia al n. 140857 dal 23 dicembre 2010
  • Iscrizione R.U.I. Sez. E n. E000373015 presso ISVAP
  • Sito internet: www.mutuoperte.it

ATTIVITÀ ED OBBLIGHI DEL MEDIATORE CREDITIZIO
Il mediatore creditizio è obbligato ad iscriversi all’Albo dei Mediatori Creditizi tenuto ed aggiornato dalla Banca d’Italia.

Il mediatore creditizio è colui che, professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente, mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela, al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Il mediatore creditizio non è responsabile degli inadempimenti o della eventuale mancata concessione e/o erogazione alla clientela dei finanziamenti richiesti, né è responsabile nei confronti della banca o di altri intermediari finanziari degli inadempimenti della clientela.

Al mediatore creditizio è vietato concludere contratti di finanziamento nonché di effettuare, per conto di banche o di intermediari finanziari, l’erogazione di finanziamenti, inclusi eventuali anticipi di questi, ed ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito.


DIRITTI DELLA CLIENTELA
Il richiedente ha il diritto di:

  • Avere a disposizione copia di questo avviso alla clientela. L’avviso è messo a disposizione su supporto cartaceo o su altro supporto durevole ed è accessibile sulla homepage del sito ufficiale utilizzato dal mediatore creditizio.
  • Avere a disposizione copia del foglio informativo vigente. Il foglio informativo vigente è messo a disposizione su supporto cartaceo o su altro supporto durevole ed è accessibile sulla homepage del sito ufficiale utilizzato dal mediatore creditizio.

STRUMENTI DI TUTELA
Sono a tutela del richiedente:

  • L’obbligo, in caso di offerta svolta in luogo diverso dal domicilio o dalla sede o da altro locale aperto al pubblico del mediatore creditizio, di consegnare al richiedente copia di questo avviso alla clientela e del foglio informativo relativo al servizio offerto. In caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, i mediatori creditizi devono mettere a disposizione i documenti in oggetto mediante tali tecniche, su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole, disponibile e accessibile per il richiedente.
  • L’obbligo di consegnare al richiedente, prima della conclusione del contratto di finanziamento, copia dell’avviso contenente i principali diritti del cliente e il foglio informativo relativi all’operazione di finanziamento offerto dalla banca o dall’intermediario finanziario erogante. In caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, i mediatori creditizi devono mettere a disposizione i documenti in oggetto mediante tali tecniche, su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole, disponibile e accessibile per il richiedente.
  • L’indicazione, nell’ambito degli annunci pubblicitari relativi all’attività di mediazione creditizia, degli estremi dell’iscrizione all’Albo dei Mediatori Creditizi presso Banca d’Italia e che il servizio offerto dal mediatore creditizio si limita alla messa in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela per la concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma; tale servizio non garantisce l’effettiva erogazione del finanziamento richiesto.
  • L’indicazione, nell’ambito degli annunci pubblicitari relativi ad operazioni di finanziamento nei quali il mediatore creditizio dichiara il tasso d’interesse o altre cifre concernenti il costo del finanziamento, degli eventuali oneri di mediazione creditizia a carico del richiedente, dell’ISC (Indicatore Sintetico di Costo) o del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale).